In virtù dell'Ordinanza contro le retribuzioni abusive (OReSA, art. 22 e 23), il consiglio di fondazione è responsabile dell'esercizio dei diritti di voto nelle assemblee generali delle società anonime domiciliate in Svizzera di cui la fondazione detiene delle azioni direttamente nel proprio portafoglio.
L’esercizio dei diritti di voto si limita alle società quotate in borsa. Il consiglio di fondazione mette a vostra disposizione un rapporto di sintesi delle decisioni di voto. In tale documento figurano e sono commentati punti all'ordine del giorno rifiutati od oggetto di astensione.
Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare il rapporto sottostante dove figurano le nostre posizioni e i risultati dei voti dell'esercizio.
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