Sono frontaliere

Quali assicurazioni sottoscrivere?

Chi possiede un permesso di lavoro in Svizzera per una durata superiore ai tre mesi, deve stipulare un’assicurazione malattie obbligatoria (LAMal) in Svizzera dal primo giorno di lavoro.
Se abitate in Francia, Germania, Italia o Austria, avete il diritto di scegliere la vostra assicurazione, vale a dire di assicurarvi in Svizzera o nel paese di residenza.

Assicurazione malattie obbligatoria (LAMal) per frontalieri

Vantaggi della LAMal per i frontalieri italiani:

  • Con il modello standard LAMal, siete liberi di scegliere il vostro medico.

    In Italia potete consultare soltanto i medici di base che figurano nell'elenco delle ASL (autorità sanitarie locali), altrimenti si applicano costi aggiuntivi.
  • Se scegliete la LAMal, potete decidere se farvi curare in Svizzera o nel vostro Paese di domicilio. In entrambi i casi, per il rimborso si applica la legislazione vigente nel Paese di cura.

    In Italia, ad esempio, il Servizio sanitario nazionale (SSN) non vi consente di farvi curare in Svizzera, se non in caso di emergenza.

Assicurazione/i per frontalieri

I frontalieri domiciliati in un paese UE / EALS / UK ma assicurati per la malattia in Svizzera sono obbligati a pagare la franchigia minima nonché a scegliere il modello standard. Questo modello consente la libera scelta del medico e consultazioni presso uno specialista.

In quanto frontaliere non vi è permesso stipulare un’assicurazione complementare individuale presso un assicuratore Svizzero. Questo perché il vostro domicilio si trova fuori dal territorio svizzero.

Assicurazione malattia di base, modello tradizionale per i frontalieri

  • Copertura delle prestazioni in caso di malattia/infortunio secondo la LAMal
  • Libera scelta del medico
  • Franchigia:    
    Fr. 300.- per gli adulti
    Fr. 0.- per i bambini

Italia, Austria, Francia e Germania: diritto di opzione

Se abitate in Italia, Francia, Germania o Austria, avete il diritto di scegliere la vostra assicurazione, vale a dire di assicurarvi in Svizzera o nel vostro paese di residenza. È il cosiddetto diritto di opzione.

Non volete assicurarvi in Svizzera? Entro un termine di tre mesi dovete presentare una domanda d’esenzione dall’obbligo di assicurarsi presso il servizio dell’assicurazione malattia del cantone del posto di lavoro. Scaduto tale termine, la Svizzera vi assicurerà automaticamente all’assicurazione obbligatoria.
Il diritto di opzione è definitivo. Una volta che avete scelto tra la LAMal e l’assicurazione del vostro paese di residenza, non potete più cambiare idea.

Eccezioni:

  • Ricominciate un’attività lavorativa in Svizzera dopo un periodo di disoccupazione nel vostro paese.
  • Perdete lo statuto di lavoratore frontaliere e diventate beneficiario di rendite svizzere.
  • Cambiate paese di residenza.

In questi casi, potete nuovamente esercitare il diritto d’opzione. La procedura è la stessa di quella prevista per un nuovo frontaliere.

Lavoratori frontalieri di un paese extra UE / EALS

I frontalieri provenienti da uno Stato extra UE / EALS e i componenti della loro famiglia senza attività lucrativa sono soggetti all’assicurazione svizzera su loro richiesta.

La domanda deve essere presentata entro tre mesi dalla data di inizio di validità del permesso G. Scaduto tale termine, la copertura assicurativa comincia al momento dell’affiliazione.

L'assicurazione finisce al termine dell’attività in Svizzera, alla scadenza o in caso di revoca del permesso G, al decesso dell’assicurato o in caso di rinuncia all’assoggettamento all’assicurazione svizzera.



Richiedere una consulenza

Avete domande sui nostri diversi modelli di assicurazione di base?
I nostri consulenti assicurativi sono a vostra disposizione per rispondere a tutti i quesiti legati alle vostre coperture assicurative.

Maggiori informazioni

Membri della famiglia

Tutti i membri della famiglia devono essere assicurati presso il vostro stesso assicuratore malattia.

Eccezioni: se il vostro coniuge lavora nel vostro paese di residenza, anch’egli/anch’ella sarà obbligatoriamente assicurato/a. Le persone dello stesso nucleo familiare che non percepiscono un reddito, i vostri figli ad esempio, saranno coperte dall’assicurazione del vostro coniuge.

Copertura degli infortuni

In qualità di lavoratore salariato in Svizzera, il vostro datore di lavoro vi assicura contro gli infortuni; non dovete pertanto aggiungere alcuna assicurazione contro gli infortuni al vostro contratto d’assicurazione malattia.
Attenzione: le persone che non lavorano devono sottoscrivere un’assicurazione contro gli infortuni presso la loro cassa malati. Precisatelo all’atto di sottoscrizione delle assicurazioni.

Groupe Mutuel

Rue des Cèdres 5 Case postale, 1919 Martigny    |    +41 0848.803.111