In virtù della Legge sulla previdenza professionale (LPP, art. 71a, 71b e 86b), il Consiglio di fondazione è responsabile dell'esercizio dei diritti di voto nelle assemblee generali delle società anonime domiciliate in Svizzera e quotate in borsa di cui la fondazione detiene azioni direttamente nel proprio portafoglio.
Il Consiglio di fondazione vota nell'interesse delle persone assicurate in modo da garantire la prosperità a lungo termine della fondazione. Può affidarsi a un consulente esterno per l’analisi e le raccomandazioni di voto su determinati punti all'ordine del giorno.
Il Consiglio di fondazione mette quindi a disposizione un resoconto delle decisioni di voto. In tale documento figurano i punti all'ordine del giorno respinti o astenuti, con i dovuti commenti.
Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare il rapporto sottostante dove figurano le nostre posizioni e i risultati dei voti dell’esercizio.