Previdenza professionale (LPP)

Le risposte alle domande più frequenti relative alla previdenza professionale (LPP)


Previdenza professionale (LPP)

Chiunque riceve da un medesimo datore di lavoro un salario annuo superiore alla soglia d’entrata, deve obbligatoriamente essere iscritto alla LPP. L’assicurazione per i rischi di decesso o d’invalidità inizia il 1o gennaio successivo al compimento del 18° anno d’età. Il versamento dei contributi previdenziali inizia il 1o gennaio successivo al compimento del 24o anno d’età.

Gli importi limite applicabili alle coperture minime secondo la LPP sono disponibili nel  Dati chiave della previdenza.

Il datore di lavoro è tenuto a versare una contributo almeno pari al contributo versato dai dipendenti. In genere, l’assicurato versa il 50% del premio e il datore di lavoro l’altro 50%.

Un aumento/una diminuzione di salario nel corso dell’anno hanno effetto immediato, o retroattivo, se la variazione è annunciata successivamente.

Un aumento/una diminuzione del contributo può verificarsi il 1o gennaio di ogni anno senza però comportare variazioni del salario.

Tale modifica può essere dovuta al fatto che:

  • l’aliquota di conributo risparmio è stata modificata il 1o gennaio in funzione della sua fascia di età.
  • è sopraggiunta una modifica al piano di previdenza professionale che vincola la fondazione di previdenza al datore di lavoro.
  • la fondazione di previdenza ha modificato la politica tariffaria sui rischi di invalidità e decesso.

Ha sicuramente meno di 25 anni. Finora è stato assicurato soltanto per i rischi di decesso e invalidità. I contributi previdenziali sono versati dal 1o gennaio successivo al compimento del 24o anno d’età.

Se non sa più dove si trovano i versamenti LPP, contatti l’Ufficio Centrale del 2° pilastro che è l’organo competente per fornire informazioni sugli averi dimenticati LPP.

È anche possibile che al momento dell’uscita dall’ultima cassa pensione, abbia ricevuto un modulo per il versamento della prestazione di libero passaggio e che non lo abbia compilato.

Dopo un periodo di sei mesi a partire dalla data di uscita, la prestazione viene trasferita alla Fondazione istituto collettore LPP a Zurigo, che gestisce gli averi delle persone che non hanno dato disposizioni in merito.

La legge federale sul libero passaggio prescrive che la totalità della prestazione d’uscita sia trasferita alla nuova cassa pensione. Per consentirci di effettuare il trasferimento del versamento, deve trasmetterci i recapiti completi della nuova fondazione/del nuovo istituto di previdenza tramite il modulo Prestazione di libero passaggio.

Dovrà poi inviare all’istituto di previdenza del precedente datore di lavoro (o alla fondazione di libero passaggio) i recapiti di trasferimento trasmessi dalla nostra fondazione. La prestazione di libero passaggio viene integrata nel conto e le viene inviato un nuovo certificato di previdenza.

In assenza di nuovo impiego, si distinguono due casi.

  • Se non ha ancora raggiunto l’età della pensione (almeno 58 anni), la prestazione d’uscita non può essere versata se non a fini previdenziali. Dovrà quindi versare la prestazione su un conto di libero passaggio o una polizza di libero passaggio. Se dovesse essere in situazione di disoccupazione al momento dell’uscita e dovesse ricorrere alle indennità della cassa di disoccupazione, per tale periodo sarà assicurato presso la Fondazione istituto collettore LPP.Tuttavia, l’assicurazione copre solo i rischi di invalidità e di decesso, ma non la cosiddetta previdenza per la vecchiaia. Dovrà quindi aprire un conto di libero passaggio. Per consentirci di effettuare il trasferimento del versamento, dovrà comunicarci il recapito completo del nuovo istituto tramite il modulo Prestazione di libero passaggio. Maggiori informazioni sulla previdenza professionale delle persone di disoccupazione sono disponibili sul sito www.espace-emploi.ch
  • Se ha raggiunto l’età di 58 anni al momento dell’uscita dalla cassa pensione ed à stato dichiarato disoccupato in cerca di occupazione, la prestazione d’uscita deve obbligatoriamente essere trasferita ad una fondazione di libero passaggio. Invece, se non è stato dichiarato disoccupato, ha diritto ad una prestazione pensionistica. Per consentirci di effettuare il trasferimento del suo avere, deve comunicarci il recapito completo della nuova fondazione/istituto di previdenza tramite il modulo Prestazione di libero passaggio. Nel caso di pensionamento anticipato, la invitiamo a contattarci affinché possiamo spedirle la documentazione necessaria.

La persona assicurata può esigere il pagamento in contanti del proprio capitale del 2° pilastro, se dimostra che lascia definitamente la Svizzera per trasferirsi all’estero.  Tuttavia, le condizioni variano in funzione del paese di destinazione.
 

  • Se l’assicurato lascia definitivamente la Svizzera per trasferirsi in un paese membro dell’UE/AELS che impone ai propri cittadini di assicurarsi contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità, non è possibile versare in contanti il capitale accumulato nell’ambito della LPP. È possibile, invece, versare in contanti il capitale sovraobbligatorio.
  • Se l’assicurato lascia definitivamente la Svizzera per trasferirsi in un paese membro dell’UE/AELS che non impone ai propri cittadini di assicurarsi contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità, è possibile versare in contanti e integralmente il capitale accumulato nell’ambito della LPP. In questo caso, dovete farci pervenire un attestato rilasciato, su richiesta, dal Fondo di garanzia LPP (www.sfbvg.ch).
    Fondo di garanzia LPP
    Casella postale 1023
    3000 Berna 14
  • Se l’assicurato lascia definitivamente la Svizzera per trasferirsi in un paese non membro dell’UE/AELS, è possibile versare in contanti e integralmente il capitale accumulato nell’ambito della LPP.

Nel caso di una partenza definitiva per l’estero, in virtù della legge federale (articolo 5a LFLP), deve fornire alla fondazione i seguenti documenti:

  • il modulo Prestazione di libero passaggio, a prescindere dalla  sua condizione
  • un attestato di residenza per il nuovo domicilio
  • frontaliero: un attestato di annullamento del permesso per frontalieri
  • cittadino estero: un attestato di annullamento del permesso di soggiorno
  • cittadino svizzero: un attestato del controllo degli abitanti

E i seguenti documenti, in funzione del suo stato civile:

  • persona celibe/nubile: un certificato di stato civile recente
  • persona divorziata: un certificato di stato civile recente e una copia della sentenza di divorzio
  • persona coniugata: la firma ufficialmente legalizzata del coniuge (comune, notaio, sportello del Groupe Mutuel)

La prestazione d’uscita di un istituto di previdenza svizzero non può essere direttamente trasferita ad un sistema di previdenza estero (ad eccezione del Liechtenstein).

In virtù della legge federale (articolo 5b LFLP), la persona assicurata può esigere il pagamento in contanti della sua prestazione d’uscita se si mette in proprio e quindi non è più obbligatoriamente assoggettata alla LPP.

L’assicurato deve obbligatoriamente:
- fornire all’istituto di previdenza i documenti giustificativi dell’avvio dell’attività da indipendente (ubicazione dei locali, acquisto del materiale, attestato dell’AVS, iscrizione al registro del commercio, ecc.)
- presentare la domanda nell’anno successivo all’inizio dell’attività indipendente principale

Il/I seguenti documenti devono essere allegati alla domanda in base al suo stato civile:

  • persona celibe/nubile: un certificato di stato civile recente
  • persona divorziata: un certificato di stato civile recente e una copia della sentenza di divorzio
  • persona coniugata: la firma ufficialmente legalizzata del coniuge (comune, notaio, sportello del Groupe Mutuel)

Il versamento in contanti è assoggettato all’imposta unica sulle liquidazioni in capitale al momento del pagamento. Se si reca all’estero, noi dovremo trattenere l’imposta alla fonte. Se la Svizzera è legata da una convenzione di doppia imposizione al paese in cui risiede, ha la possibilità di richiedere il rimborso.

Deve comunicare la data del matrimonio (civile) o divorzio (esecutivo) e l’eventuale variazione del nome alla fondazione, affinché questa registri i nuovi dati personali.

In caso di divorzio, la suddivisione dei beni LPP tra i coniugi riguarda i beni acquisiti da ciascun coniuge durante il matrimonio. I beni acquisiti prima del matrimonio non sono suddivisi. La revisione della suddivisione della previdenza professionale (entrata in vigore il 1o gennaio 2017), prevede una divisione se uno dei coniugi percepisce una rendita di invalidità o una rendita di vecchiaia del 2o pilastro. Per quanto riguarda gli importi versati LPP, la fondazione deve effettuare un calcolo per determinare la prestazione di libero passaggio acquisita durante il matrimonio. A questo scopo, avremo bisogno di conoscere la data di matrimonio (civile) e la data di presentazione della domanda di divorzio presso il tribunale.

Gli assicurati non sposati hanno la possibilità di autorizzare il/la proprio/a convivente, ugualmente  non sposato/a, a beneficiare delle medesime prestazioni per i coniugi superstiti che un una persona sposata riceverebbe  al decesso del proprio coniuge.

A condizione che:

  • i due conviventi formino una comunità di vita assimilabile al matrimonio e abbiano vissuto in unione domestica ininterrottamente per i cinque anni precedenti immediatamente il decesso dell’assicurato, o formino un’unione domestica e abbiano almeno un figlio in comune a carico
  • i due conviventi non siano né sposati, né imparentati (ai sensi dell’articolo 95 del Codice Civile)
  • i due conviventi non siano registrati ai sensi della Legge sull’unione domestica registrata
  • Il convivente superstite non riceva una rendita per il coniuge superstite o una rendita per il convivente superstite da un precedente matrimonio o da una precedente unione domestica
  • il modulo Dichiarazione di rendita per il convivente debitamente compilato deve essere  inviato all’istituto di previdenza del superstite dell’assicurato.
Groupe Mutuel

Rue des Cèdres 5 Case postale, 1919 Martigny    |    +41 0848.803.111