Previdenza professionale (LPP)
Le risposte alle domande più frequenti relative alla previdenza professionale (LPP)
Le risposte alle domande più frequenti relative alla previdenza professionale (LPP)
Chiunque riceve da un medesimo datore di lavoro un salario annuo superiore alla soglia d’entrata, deve obbligatoriamente essere iscritto alla LPP. L’assicurazione per i rischi di decesso o d’invalidità inizia il 1o gennaio successivo al compimento del 18° anno d’età. Il versamento dei contributi previdenziali inizia il 1o gennaio successivo al compimento del 24o anno d’età.
Gli importi limite applicabili alle coperture minime secondo la LPP sono disponibili nel Dati chiave della previdenza.
Il datore di lavoro è tenuto a versare una contributo almeno pari al contributo versato dai dipendenti. In genere, l’assicurato versa il 50% del premio e il datore di lavoro l’altro 50%.
Un aumento/una diminuzione di salario nel corso dell’anno hanno effetto immediato, o retroattivo, se la variazione è annunciata successivamente.
Un aumento/una diminuzione del contributo può verificarsi il 1o gennaio di ogni anno senza però comportare variazioni del salario.
Tale modifica può essere dovuta al fatto che:
Ha sicuramente meno di 25 anni. Finora è stato assicurato soltanto per i rischi di decesso e invalidità. I contributi previdenziali sono versati dal 1o gennaio successivo al compimento del 24o anno d’età.
Se non sa più dove si trovano i versamenti LPP, contatti l’Ufficio Centrale del 2° pilastro che è l’organo competente per fornire informazioni sugli averi dimenticati LPP.
È anche possibile che al momento dell’uscita dall’ultima cassa pensione, abbia ricevuto un modulo per il versamento della prestazione di libero passaggio e che non lo abbia compilato.
Dopo un periodo di sei mesi a partire dalla data di uscita, la prestazione viene trasferita alla Fondazione istituto collettore LPP a Zurigo, che gestisce gli averi delle persone che non hanno dato disposizioni in merito.
La legge federale sul libero passaggio prescrive che la totalità della prestazione d’uscita sia trasferita alla nuova cassa pensione. Per consentirci di effettuare il trasferimento del versamento, deve trasmetterci i recapiti completi della nuova fondazione/del nuovo istituto di previdenza tramite il modulo Prestazione di libero passaggio.
Dovrà poi inviare all’istituto di previdenza del precedente datore di lavoro (o alla fondazione di libero passaggio) i recapiti di trasferimento trasmessi dalla nostra fondazione. La prestazione di libero passaggio viene integrata nel conto e le viene inviato un nuovo certificato di previdenza.
In assenza di nuovo impiego, si distinguono due casi.
La persona assicurata può esigere il pagamento in contanti del proprio capitale del 2° pilastro, se dimostra che lascia definitamente la Svizzera per trasferirsi all’estero. Tuttavia, le condizioni variano in funzione del paese di destinazione.
Nel caso di una partenza definitiva per l’estero, in virtù della legge federale (articolo 5a LFLP), deve fornire alla fondazione i seguenti documenti:
E i seguenti documenti, in funzione del suo stato civile:
La prestazione d’uscita di un istituto di previdenza svizzero non può essere direttamente trasferita ad un sistema di previdenza estero (ad eccezione del Liechtenstein).
In virtù della legge federale (articolo 5b LFLP), la persona assicurata può esigere il pagamento in contanti della sua prestazione d’uscita se si mette in proprio e quindi non è più obbligatoriamente assoggettata alla LPP.
L’assicurato deve obbligatoriamente:
- fornire all’istituto di previdenza i documenti giustificativi dell’avvio dell’attività da indipendente (ubicazione dei locali, acquisto del materiale, attestato dell’AVS, iscrizione al registro del commercio, ecc.)
- presentare la domanda nell’anno successivo all’inizio dell’attività indipendente principale
Il/I seguenti documenti devono essere allegati alla domanda in base al suo stato civile:
Il versamento in contanti è assoggettato all’imposta unica sulle liquidazioni in capitale al momento del pagamento. Se si reca all’estero, noi dovremo trattenere l’imposta alla fonte. Se la Svizzera è legata da una convenzione di doppia imposizione al paese in cui risiede, ha la possibilità di richiedere il rimborso.
Deve comunicare la data del matrimonio (civile) o divorzio (esecutivo) e l’eventuale variazione del nome alla fondazione, affinché questa registri i nuovi dati personali.
In caso di divorzio, la suddivisione dei beni LPP tra i coniugi riguarda i beni acquisiti da ciascun coniuge durante il matrimonio. I beni acquisiti prima del matrimonio non sono suddivisi. La revisione della suddivisione della previdenza professionale (entrata in vigore il 1o gennaio 2017), prevede una divisione se uno dei coniugi percepisce una rendita di invalidità o una rendita di vecchiaia del 2o pilastro. Per quanto riguarda gli importi versati LPP, la fondazione deve effettuare un calcolo per determinare la prestazione di libero passaggio acquisita durante il matrimonio. A questo scopo, avremo bisogno di conoscere la data di matrimonio (civile) e la data di presentazione della domanda di divorzio presso il tribunale.
Gli assicurati non sposati hanno la possibilità di autorizzare il/la proprio/a convivente, ugualmente non sposato/a, a beneficiare delle medesime prestazioni per i coniugi superstiti che un una persona sposata riceverebbe al decesso del proprio coniuge.
A condizione che:
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