La revisione della legge sul contratto d'assicurazione (LCA) mira a proteggere meglio le persone assicurate adattando un testo di legge, vecchio di oltre 100 anni, alle esigenze attuali.
1. Comunicazioni digitali
La nuova legge prende posizione sul commercio online (e-commerce) e aggiunge la validità degli scambi elettronici alla firma autografa. Affinché le vostre richieste possano essere trattate attraverso un canale digitale, garantendo la protezione dei dati dei nostri assicurati, dobbiamo potervi identificare formalmente. Ciò è possibile, per esempio, quando comunicate con noi tramite una connessione al vostro spazio personale GMnet e GMapp o tramite un indirizzo e-mail verificato.
2. Durata del contratto
Per evitare di dover assumere troppo a lungo un'assicurazione che non si desidera più, i contratti potranno essere disdetti dalla fine del terzo anno. A partire dal quarto anno del contratto, potrete disdire l’assicurazione alla fine di ogni anno. Tuttavia, un periodo di preavviso di tre mesi deve essere osservato per tali disdette.
Le polizze d’assicurazione malattia/infortunio complementari e di protezione giuridica 2022, inviate nel mese di ottobre 2021, tengono già conto di questa nuova disposizione.
Nel caso dell'assicurazione malattia complementare, soltanto la persona contraente può disdire il contratto.
Altre nuove disposizioni sono state introdotte per proteggere le persone assicurate:
- le informazioni che l'assicuratore deve fornire al cliente prima della conclusione del contratto sono state estese;
- dal 1° gennaio 2022, quando firma un contratto, il cliente gode di un diritto di revoca.
Abbiamo colto l'occasione di questa revisione di legge per apportare alcuni piccoli miglioramenti alla copertura assicurativa e alla formulazione di determinate condizioni particolari d’assicurazione. Queste nuove condizioni d’assicurazione si applicano ai contratti esistenti con effetto immediato, ma non comportano alcuna modifica del premio.
Quali sono le principali modifiche derivanti dalla nuova LCA a decorre dal 1° gennaio 2022?
L’obiettivo della nuova versione della legge LCA è di tener meglio conto dell'evoluzione delle nuove tecnologie e del commercio elettronico, fornendo alternative alla forma scritta per le comunicazioni che avvengono tra i clienti e l’assicuratore.
La revisione è altresì volta a proteggere meglio gli interessi delle persone assicurate, grazie per esempio all’introduzione di:
- un diritto di revoca che può essere esercitato entro 14 giorni dalla firma della proposta d’assicurazione;
- un diritto di disdetta per la fine del terzo anno d’assicurazione.
Quali contratti sono interessati dalla nuova LCA?
La nuova legge LCA si applica ai contratti d’assicurazione firmati o stipulati online a partire dal 1° gennaio 2022.
I contratti firmati o stipulati online fino al 31 dicembre 2021 rimangono soggetti alla precedente versione della legge LCA, ad eccezione delle disposizioni indicate nel seguente punto.
Quali sono le disposizioni della nuova LCA che si applicano a tutti i contratti?
Tre disposizioni della nuova legge LCA si applicano automaticamente a tutti i contratti, compresi quelli firmati prima del 1° gennaio 2022.
- Riduzione della durata minima d'adesione
Dal 1° gennaio 2022, la durata minima d’adesione sarà di tre anni. Ciò significa che la persona assicurata ha il diritto di disdire il proprio contratto alla fine del terzo anno d’assicurazione, anche se inizialmente aveva stipulato un contratto per una durata minima di cinque anni o più. La data di scadenza di ogni copertura d’assicurazione che figura nella propria polizza 2022 è stata adeguata di conseguenza.
Non vi sono cambiamenti per le coperture d’assicurazione che già prevedono una durata minima inferiore a tre anni.
Per l'assicurazione vita, la disdetta rimane possibile dalla fine del primo anno d’assicurazione.
- Le nuove forme di comunicazione
Oltre alla forma scritta con firma autografa, a partire dal 1° gennaio 2022, le comunicazioni tra il cliente e l’assicuratore possono essere validamente inviate per e-mail agli indirizzi messi a disposizione o tramite le nostre piattaforme digitali, come GMnet e GMapp.
Per essere valide, le domande formulate via e-mail devono provenire da un indirizzo e-mail che è stato verificato dall'assicuratore e registrato nell’incarto della persona assicurata, conformemente alle disposizioni della Legge sulla protezione dei dati (LPD). In caso di dubbi sulla validità di un indirizzo e-mail o sull’identità di una persona assicurata, il Groupe Mutuel contatta la persona in questione per assicurarsi che sia stata proprio lei a effettuare la richiesta.
Per le assicurazioni vita del Groupe Mutuel, la forma scritta con firma autografa è ancora necessaria per alcune comunicazioni, in particolare in caso di cessione o di costituzione in pegno di una polizza.
- Il termine di prescrizione
I crediti derivanti dal contratto, come i premi e le franchigie dovute all'assicuratore e i pagamenti delle prestazioni dovute alle persone assicurate, cadranno in prescrizione dopo cinque anni dal 1° gennaio 2022 e non più dopo due anni.
Tale termine si applica anche ai crediti sorti prima del 1° gennaio 2022, a condizione che non siano ancora caduti in prescrizione il 1° gennaio 2022.
Questa revisione della LCA fa nascere un diritto di disdetta straordinario?
No, la revisione della LCA non fa nascere alcun diritto di disdetta straordinario.
Ho firmato un contratto malattia LCA prima del 1° gennaio 2022, ma non ho ancora raggiunto la durata minima d’assicurazione di cinque anni prevista nelle vostre condizioni. Ho il diritto di disdire il contratto prima della scadenza dei cinque anni?
Sì, in quanto la nuova durata minima d’adesione di tre anni si applica a tutti i contratti, compresi quelli firmati prima del 1° gennaio 2022. Applicheremo pertanto anche a lei la durata di tre anni invece di cinque anni e terremo conto del periodo d’adesione già trascorso.
Anche il termine di preavviso è stato ridotto a tre mesi, invece dei sei mesi previsti nelle condizioni d’assicurazione applicabili al suo contratto.
Ho firmato una proposta d’assicurazione per un contratto LCA, ma desidero tirarmi indietro. Quali sono le condizioni da rispettare?
Dal 1° gennaio 2022, gode di un termine di 14 giorni per esercitare il suo diritto di revoca.
Questo periodo di 14 giorni inizia a decorrere dalla data di firma della proposta d'assicurazione o dalla data di conferma se stipula il contratto online. Il termine è rispettato se invia la comunicazione all’assicuratore o imbuca la lettera alla posta l'ultimo giorno del termine.
Prima del 1° gennaio 2022, le vostre polizze d'assicurazione indicavano sempre la possibilità di rettificarne il contenuto entro quattro settimane. Perché questa indicazione non figura più nelle nuove polizze 2022?
Nella nuova legge LCA, l'articolo 12, che prevedeva questo periodo di quattro settimane per correggere una polizza errata, in mancanza del quale era considerata accettata, è stato abolito.
Tale modifica fa parte delle misure volte a proteggere gli interessi delle persone assicurate e non impedisce loro di rettificare una polizza d’assicurazione se rilevano un errore anche dopo le quattro settimane. In funzione delle circostanze, prenderemo in considerazione ogni singola situazione.
Quanto tempo ho a disposizione conformemente alla nuova LCA del 2022 per richiedere il rimborso di una fattura di prestazioni?
A partire dal 1° gennaio 2022, il limite di tempo per richiedere il rimborso delle prestazioni è stato aumentato da due anni a cinque anni.
Ho dimenticato di inviare una fattura per le cure entro il termine di due anni. È ancora possibile che tale fattura sia assunta con la nuova LCA?
Occorrerà verificare se il termine di due anni è scaduto prima o dopo l'entrata in vigore della nuova legge LCA.
Se la data di scadenza è prima del 1° gennaio 2022, la fattura è definitivamente prescritta e non può più essere rimborsata.
Se, invece, la data di scadenza di due anni non è ancora stata raggiunta al momento dell'entrata in vigore della nuova legge LCA, beneficia della proroga del termine di prescrizione che conformemente alla nuova legge LCA è esteso a cinque anni.
I miei contratti LCA sono stati firmati prima del 1° gennaio 2022. Riceverò nuove condizioni d’assicurazione?
No, poiché solo i contratti firmati a partire dal 1° gennaio 2022 sono soggetti alla nuova LCA. Le condizioni d’assicurazione attualmente in suo possesso rimangono valide e non saranno sostituite.
Abbiamo inoltre colto l’occasione di suddetta revisione favorevole agli assicurati per estendere alcune coperture o per migliorare la chiarezza delle condizioni d’assicurazione dei prodotti. Se ha sottoscritto una o più di questi prodotti d’assicurazione, le modifiche si applicano automaticamente al suo contratto e non hanno alcun impatto sui suoi premi d’assicurazione. Non deve quindi far nulla.
Le tabelle nei link qui di seguito illustrano le modifiche che sono state effettuate.
- Acrobat - Assicurazione infortuni da 0 a 18 anni
- Alterna - Assicurazione per le medicine alternative
- BH - Assicurazione d'indennità giornaliera in caso d’ospedalizzazione
- H-Capital - Assicurazione di un capitale in caso d’ospedalizzazione
- KidsProtect - Assicurazione di una rendita per bambini malati
- Legissana - Assicurazione di protezione giuridica del paziente
- Mundo - Assicurazione complementare in caso di viaggio all’estero
- ProVista - Assicurazione di un capitale in caso d'invalidità o di decesso a seguito d’infortunio
- ProVistalight - Assicurazione di un capitale in caso di decesso a seguito d’infortunio
- Sekunda - Assicurazione d'indennità giornaliera in caso d'incapacità lavorativa domestica a seguito d’infortunio
Le condizioni d’assicurazione sono disponibili cliccando sui seguenti link:
- Acrobat - Assicurazione infortuni da 0 a 18 anni
- Alterna - Assicurazione per le medicine alternative
- BH - Assicurazione d'indennità giornaliera in caso d’ospedalizzazione
- H-Capital - Assicurazione di un capitale in caso d’ospedalizzazione
- KidsProtect - Assicurazione di una rendita per bambini malati
- Legissana - Assicurazione di protezione giuridica del paziente
- Mundo - Assicurazione complementare in caso di viaggio all’estero
- ProVista - Assicurazione di un capitale in caso d'invalidità o di decesso a seguito d’infortunio
- ProVistalight - Assicurazione di un capitale in caso di decesso a seguito d’infortunio
- Sekunda - Assicurazione d'indennità giornaliera in caso d'incapacità lavorativa domestica a seguito d’infortunio
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